Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - 1. Coloro che prestano servizio armato presso enti pubblici o privati devono superare ogni anno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno.
      2. Ai fini della richiesta del permesso di porto d'armi per la caccia o per uso personale, coloro che non hanno prestato o non prestano servizio presso le Forze armate dello Stato devono conseguire un certificato di idoneità al maneggio delle armi presso una sezione di tiro a segno nazionale.
      3. Per i soggetti di cui al comma 1, i corsi annuali di lezioni regolamentari di tiro a segno possono essere organizzati e svolti nell'ambito degli enti stessi, pubblici o privati. Gli istruttori e i direttori di tiro, scelti tra le professionalità esistenti, devono essere muniti dell'apposita autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune di residenza ai sensi dell'articolo 163, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112».